Legge per la montagna - Legge regionale n. 2/2004

Cosa fa la Regione

ValMarecchia.jpgLa legge regionale n. 2/2004Legge per la montagna”, recentemente modificata dalla legge regionale n. 25/2017, costituisce il principale riferimento normativo per l’attuazione delle politiche regionali a favore delle aree appenniniche della regione. Essa riconosce la specificità dei territori montani e ne promuove lo sviluppo socio-economico, perseguendo il riequilibrio delle condizioni di esistenza dei residenti, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali.

Gli elementi cardine della legge sono:

  • il Programma regionale per la Montagna che definisce le priorità e gli obiettivi di sviluppo delle zone montane e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale;
  • i Programmi triennali di investimento elaborati dalle Unioni di Comuni montani relativi a opere e interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la montagna nel triennio di riferimento;
  • il Fondo regionale per la montagna alimentato dalle risorse del Fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, e da risorse regionali definite con la legge di bilancio, per concorrere al finanziamento degli interventi di investimento per lo sviluppo delle zone montane;
  • la Conferenza per la Montagna, costituita dai Presidenti delle Unioni di Comuni e dal Presidente della Regione, con il compito di partecipare all’elaborazione dei contenuti della programmazione regionale per le zone montane, per il coordinamento delle politiche afferenti i diversi livelli istituzionali.

 

Nel 2004 quando venne approvata la legge, sembrava fosse imminente il varo di una nuova Legge nazionale per la Montagna volta ad integrare e modificare la Legge n. 97 del 1994 “Nuove disposizioni per le zone montane” che avrebbe dovuto anche tenere conto del nuovo contesto istituzionale relativamente al sistema delle autonomie locali. Il mancato varo della nuova legge nazionale sulla montagna ha frenato il pieno dispiegamento delle finalità e degli obiettivi contenuti nella legge regionale n.2 del 2004.

Inoltre, a partire dal 2010, si sono ridotte le stesse risorse nazionali a favore della montagna con il venir meno del Fondo Nazionale Montagna che per la Regione Emilia-Romagna ha significato il dimezzamento dei finanziamenti (derivanti complessivamente dal Fondo Regionale e dal Fondo Nazionale). In questi ultimi anni la Regione ha dovuto quindi accrescere i fondi destinati al finanziamento del Programma Regionale per la Montagna di circa il 50% facendosi cosi carico di coprire la perdita dovuta alla diminuzione della quota nazionale.

 

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ultima modifica 2021-04-15T08:25:40+02:00
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