Online il report sulle aree percorse da incendio boschivo nel 2021

Scattano le sanzioni per caccia e pascolo nei boschi incendiati

Il 27 aprile 2022 è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito internet regionale l’aggiornamento annuale dei dati rilevati dal Comando Regione Carabinieri Forestale che riguardano la perimetrazione delle aree boschive percorse dal fuoco nel 2021.

Il Decreto legge n. 120/2021, convertito con L. n. 155/2021, stabilisce che questa pubblicazione comporta l’immediata e provvisoria (in applicazione delle misure della L. n. 353/2000) inedificabilità delle aree percorse da incendio boschivo, il divieto di modificare la destinazione d’uso preesistente, i divieti di caccia, di pascolo e il “nuovo” divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco (introdotto a sua volta con il D.L. n. 120/2021). I perimetri pubblicati sui siti web rimangono come riferimento fino all'approvazione definitiva delle perimetrazioni da parte dei Comuni interessati in adempimento di quanto previsto dall’art. 10, comma 2 della L. n. 353/2000.

Già nel periodo di applicazione provvisoria, il mancato rispetto del divieto di caccia e di pascolo nelle aree boscate percorse dal fuoco comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 3, della L. n. 353/2000 (anch’esse recentemente aggiornate dal D.L. n.120/2021): per le trasgressioni al divieto di pascolo “si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale”.

 

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ultima modifica 2022-04-28T11:29:42+02:00
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