Regolamento EUTR: iscrizione al Registro nazionale operatori e commercianti legno e derivati

Obbligatoria entro il 3 giugno 2022 per contrastare il commercio di legname illegale

Dal 4 aprile 2022 è possibile iscriversi al Registro Nazionale Operatori EUTR secondo le modalità stabilite dal decreto 9 febbraio 2021; EUTR è il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi dell'European Timber Regulation (EUTR), il cosiddetto "Regolamento Legno", per il contrasto al commercio illegale di questo materiale (Gazzetta Ufficiale).

L’iscrizione è obbligatoria per chi intenda intraprendere l’attività di operatore e deve avvenire all’inizio della suddetta attività. Gli operatori che già svolgevano l’attività al momento della pubblicazione sulla G.U. (17/5/2021) del Decreto di istituzione del registro nazionale, sono tenuti ad iscriversi al registro entro il 3 giugno 2022, ossia entro sessanta giorni dalla pubblicazione online della modulistica.

L'iscrizione all’Albo delle imprese forestali della Regione Emilia-Romagna è ad oggi necessaria e sufficiente per operare in bosco e presentare le richieste e comunicazioni di taglio boschivo. L’Albo regionale non risponde però ancora ai criteri minimi richiesti a livello nazionale (di cui al Decreto Ministeriale del 29 aprile 2020), pertanto non esonera dall’iscrizione al Registro EUTR. Nelle more di un suo adeguamento è comunque quindi necessaria l’iscrizione al Registro nazionale EUTR per chi commercializza il legname derivante dai propri tagli boschivi.

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.

Sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è indicato direttamente il link per l’iscrizione. All’atto dell’iscrizione, unicamente in modalità online, l’operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni:

  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
  • dati anagrafici del legale rappresentante;
  • con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia del legname, provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, località subregionale, quantità annuale commercializzata. 

L’iscrizione ha validità dal momento dell’iscrizione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno, fatto salvi i previsti adeguamenti dell'albo regionale delle Imprese forestali e la conseguente iscrizione delle Imprese stesse nelle categorie aggiornate.

Dopo aver completato la procedura di accreditamento al SIAN (Sistema Agricolo Nazionale), l’operatore può accedere alla procedura RIL (Registro Imprese Legno) compilando online la modulistica pubblicata sull’apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e procederà al pagamento tramite PagoPA o allegherà l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell’iscrizione. Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque una sola quota annuale.

CHI E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento(UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento. L’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

CHI NON E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.

Per saperne di più vedi anche la pagina web sul regolamento EUTR

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ultima modifica 2022-05-09T16:18:23+02:00
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